STATUTO
Associazione Culturale
#IoResto,
cambiamo la città per non cambiare città
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. – Denominazione, Durata e Sede – Per volontà di un gruppo di amici, riconosciuti come soci fondatori, è costituita l’Associazione Culturale denominata “#IoResto – cambiamo la città per non cambiare città” (di seguito #IoResto), avente sede legale in Crotone, al Corso Mazzini, n. 76. E’ una libera Associazione, ispirata ai valori fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai principi di libertà, uguaglianza, solidarietà e pace, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L’Associazione #IoResto assume la forma di “Associazione non riconosciuta” ai fini del Codice Civile e quella di “ente non commerciale” ai fini fiscali, anche se potrà svolgere, in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
Art. 2. – Dichiarazione Sui Principi – L’Associazione “#IoResto” ha struttura e contenuti democratici. L’Associazione non ha fine di lucro e si assume l’obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, nonché alle normative vigenti in materia di associazioni. L’Associazione ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa, in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza. Obiettivo primario dell’Associazione è, altresì, quello di sostenere e realizzare la crescita sociale del territorio. Un luogo di riflessione, di elaborazione, di confronto.
Art. 3. – Finalità – L’associazione “#IoResto” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività e ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche inerenti la città di Crotone e la sua Provincia, in particolare:
a) ridare slancio e valore alla politica intesa nel senso più nobile come fondamentale spazio di dibattito e di democrazia teso alla ricerca degli interessi generali della collettività;
b) creare un luogo di elaborazione collettiva di progetti, proposte e indirizzi a partire dall’analisi delle problematiche cittadine e comprensoriali in grado di rispondere agli effettivi bisogni delle persone che vi dimorano;
c) promuovere la coscienza ambientale e contribuire all’affermazione di politiche mirate allo sviluppo sostenibile del territorio, rispettoso delle risorse esistenti, della biodiversità, della salute e dei diritti di chi vi vive senza pregiudicare le necessità delle future generazioni;
d) creare occasioni di partecipazione, di aggregazione ed opportunità per lo svolgimento di attività produttive, professionali e culturali per la cittadinanza, dirette alla valorizzazione di tutto il territorio crotonese;
e) organizzare pubblici dibattiti su fondamentali questioni di carattere politico-culturale locali, nonchè effettuare incontri con esperti esterni per affinare la competenze politico-amministrative;
f) cooperare con altre associazioni ed organismi che si prefiggano analoghe finalità.
g) stampare e distribuire pubblicazioni; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni ed ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
h) promuovere master, corsi di orientamento e qualificazione professionale;
i) promuovere e sostenere, anche attraverso studi e ricerche, nuove idee imprenditoriali volte a favorire opportunità occupazionali;
j) promuovere e gestire incontri e manifestazioni finalizzati alla divulgazione delle attività ed iniziative politico, culturali, turistiche, ricreative e sportive (istituendo anche premi e riconoscimenti), e studiare le problematiche sociali connesse;
k) occuparsi del sociale, della cooperazione, del volontariato e della solidarietà sociale; promuovere azioni di recupero della marginalità sociale e delle pari opportunità;
l) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità;
m) educare al rispetto ed alla protezione dell’ambiente naturale;
n) progettare, organizzare e gestire interventi di beneficenza;
o) progettare, organizzare e gestire interventi di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
p) progettare, organizzare e gestire interventi di promozione della cultura e dell’arte;
q) progettare, organizzare e gestire interventi di tutela dei diritti civili;
r) promuovere ed organizzare manifestazioni, mercatini, sagre, mostre e rassegne;
s) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
t) utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini.
Art. 4. – Fondi – L’Associazione non ha fini di lucro. Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica. L’Associazione trae le proprie risorse, per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, da: a) contributi dei Soci; b) contributi da privati simpatizzanti; c) donazioni; d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive; e) intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi; f) contributi aggiuntivi dei soci; g) contributi da Enti (privati e pubblici), Comuni, Provincie e/o Regioni; h) contributi da eventuali circoli territoriali.
TITOLO II
I SOCI
Art. 5. – L’associazione “#IoResto” è aperta a tutti coloro che ne condividono lo spirito, gli ideali e sono ammesse persone fisiche ed enti che accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Art. 6. – La qualità di socio è subordinata al verificarsi di tutte le condizioni qui enunciate: superamento del 14° anno di età; compilazione del modulo/richiesta di iscrizione; versamento della quota associativa in sede di iscrizione; certificazione carichi pendenti e casellario giudiziale; conseguimento dell’approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 7. – Il Consiglio di Direzione delibererà sulle domande di ammissione entro trenta giorni dalla richiesta d’iscrizione e comunicherà l’eventuale rifiuto senza alcun obbligo di giustificazione. Trascorsi trenta giorni senza eventuale comunicazione, il richiedente è da ritenersi iscritto a tutti gli effetti ed il Consiglio Di Direzione procederà formalmente ad inserirlo nell’elenco/libro soci. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Assemblea dei soci.
Art. 8. – L’adesione all’associazione e’ su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 9. – L’adesione all’associazione è individuale e comporta il versamento della quota associativa annuale secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Soci.
Art. 10. – I soci, ai soli fini statutari, senza alcuna discriminazione, si dividono in:
A) Soci Fondatori: persone, imprese, enti o istituzioni che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e ne hanno firmato l’atto costitutivo e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci;
B) Soci Ordinari: persone, imprese, enti o istituzioni che desiderano partecipare attivamente al perseguimento delle finalità ed alle attività dell’associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci;
C) Soci Finanziatori: persone, imprese, enti o istituzioni che non potendo prestare in maniera fattiva e continuativa la collaborazione richiesta, intendono essere comunque partecipi alla vita associativa offrendo, in prevalenza, un contributo economico, impegnandosi a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la minima quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci;
D) Soci Simpatizzanti: persone, imprese, enti o istituzioni che condividono gli scopi dell’associazione senza l’onere della partecipazione assidua alla vita associativa e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci;
E) Soci Onorari: persone, imprese, enti o istituzioni sono coloro che per donazioni o lasciti di rilevante importanza, o per l’elevata statura morale e sociale, o per le peculiari competenze professionali pubblicamente riconosciute, vengono nominati dall’Assemblea, su proposta dei Soci e delibera del Consiglio di Direzione. Hanno carattere onorifico e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Art. 11. – Ogni socio fondatore ed ordinario ha diritto ad eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.
Art. 12. – Tutti i soci hanno diritto/dovere di: A) essere informati sulle attività dell’associazione; B) partecipare alle attività da essa promosse e fruire di tutti servizi dalla stessa forniti; C) concorrere all’elaborazione e approvazione del programma di attività; D) prendere atto dell’ordine del giorno dell’assemblea, prendere visione del bilancio consuntivo e consultare i verbali.
Art. 13. – L’iscrizione all’Associazione comporta: A) l’assunzione della qualifica di Socio; B) l’accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel rispetto dello statuto stesso; C) il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo, tra l’altro, a versare annualmente la quota di partecipazione all’associazione stabilita dall’Assemblea dei soci; D) la gratuità e assenza di lucro, anche indiretta, delle prestazioni personali, che ciascun socio in forma volontaria intende apportare all’associazione in ragione delle disponibilità individuali. Ogni eventuale prestazione a pagamento va documentata ed approvata preventivamente dal Presidente.
Art. 14. – Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità. La quota associativa, per il primo anno di costituzione è pari ad € 100,00 ed è annuale, dal 01 Gennaio al 31 dicembre; s’intende rinnovata tacitamente, salvo recesso da comunicare con lettera raccomandata A.R entro il 30 settembre di ogni anno per l’anno successivo. Le quote vengono riscosse dal Segreterio entro il 28 febbraio di ogni anno. Le persone che aderiranno all’Associazione dal 01 Gennaio al 30 Settembre saranno tenute al versamento dell’intera quota. Per coloro che s’iscriveranno all’Associazione oltre tale data, la quota sarà trattenuta per l’anno successivo. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile.
Art. 15. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto.
Art. 16. – La qualità di socio si perde per decesso, dimissione o esclusione.
Art. 17. – Le dimissioni devono essere comunicate al Presidente per iscritto e possono avvenire in qualsiasi momento; il socio dimissionario resta però debitore della quota sociale dell’anno corrente.
Art. 18. – In caso di comportamento difforme e/o per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari e/o per altri motivi che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione o per ritardato pagamento della quota associativa annuale per oltre 90 giorni dopo la scadenza, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione temporanea od esclusione dalla Associazione.
In particolare l’azione disciplinare è promossa, di norma e salvo quanto previsto in caso di urgenza tra i poteri del Presidente, dal Consiglio Direttivo e potrà valutarsi successivamente, con determinazione qualificata di almeno i 5/9 dei componenti del medesimo Consiglio, in caso: a) che non osservi i doveri sanciti dallo Statuto. b) che tenga una condotta in contrasto con i principi dell’onore, della dignità e del decoro personale; c) che sia stato condannato con sentenza definitiva, eccetto casi di reati particolarmente gravi per i quali basta cautelativamente anche una condanna in primo grado. In caso di rinvio a giudizio per reati gravi, di norma si procederà alla sospensione cautelativa, salvo espressa motivata diversa decisione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può decidere l’esclusione di un socio indicandone i motivi. Il Socio escluso può interporre ricorso all’Assemblea dei soci contro la decisione entro il termine perentorio di 30 giorni della sua notifica. Nel caso in cui l’esclusione di un socio avvenga per mancato pagamento della quota sociale annuale, contro tale decisione non vi sono possibilità di ricorso.
Art. 19. – Tutti i soci fondatori o ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
TITOLO III
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 20. – Gli organi dell’associazione sono: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Direzione; c) il Presidente; d) il Vice Presidente e) il Responsabile del Comitato Scientifico; f) il Responsabile Comunicazione ed Immagine; g) il Tesoriere; h) il Segretario; i) il Segretario Esecutivo. Le cariche associative sono elettive.
Art. 21. – Assemblea – L’Assemblea è sovrana. Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno per informare gli Associati dell’andamento dell’attività sociale, mentre ogni 3 anni viene convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è formata dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari regolarmente iscritti all’Associazione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Presidente o, in sua assenza o inerzia, della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con e-mail individuale, o lettera, o telefonata, o consegna brevi manu almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea. Non sono ammesse deleghe. Il voto di norma e’ palese e per alzata di mano. Si procede tuttavia a scrutinio segreto se almeno un terzo degli aventi diritto al voto all’Assemblea lo richiede. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Possono essere invitate a partecipare personalità e rappresentanti “esterni”, invitati dal Presidente dell’Associazione o dal Consiglio di Direzione anche su suggerimento di ciascun Socio.La partecipazione all’Associazione e’ individuale e personale e dura fino a revoca o recesso per dimissioni o per le altre cause previste per legge. Le delibere assembleari devono essere comunicate a mezzo mail. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 22. – L’Assemblea dei Soci: Elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Responsabile Comunicazione ed Immagine, il Responsabile del Comitato Scientifico e tutti gli altri membri del Consiglio di Direzione da adottarsi con la maggioranza qualificata del 50% più uno degli aventi diritto. Elegge il Segretario, il Segretario Esecutivo, il Tesoriere; Approva lo statuto e le sue modifiche; Approva il programma dell’Associazione; Approva il bilancio preventivo e consuntivo; Approva l’ammissione dei Soci onorari; Determina la quota sociale annua; Approva le modifiche allo statuto con la maggioranza qualificata del 50% più uno degli aventi diritto; Detiene la titolarità dell’eventuale dominio internet dell’associazione; Detiene la titolarità del simbolo dell’Associazione; Decide lo scioglimento dell’associazione; Risponde, nei limiti di legge, delle obbligazioni assunte dall’Associazione; Approva l’eventuale regolamento; Fissa l’importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale; Determina il numero dei membri del consiglio direttivo; stabilisce il numero dei componenti del Comitato Scientifico, li nomina ed elegge il suo Responsabile. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua assenza, il Segretario Esecutivo, in caso di assenza l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Art. 23. – Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è composto oltre che dal Presidente da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il primo Consiglio di Direzione è composto dai soci fondatori e rimane in carica tre anni, ed i suoi membri potranno mantenere l’incarico consecutivamente per un secondo mandato. Per il prosieguo, faranno sempre parte del Consiglio Direttivo almeno 5 soci fondatori.
Fanno parte del Consiglio di Direzione: il Presidente dell’Associazione, che ne assume la Presidenza; il Vice Presidente; il Responsabile del Comitato Scientifico; il Responsabile Comunicazione ed Immagine; il Tesoriere; il Segretario; Il Segretario Esecutivo; i Soci.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 1/3 dei membri. I membri del Consiglio di Direzione svolgono la loro attività gratuitamente. Il consiglio di Direzione può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza qualificata del 50% più uno degli aventi diritto.
Art. 24. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Politico Culturale. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno 1 volta l’anno ed è convocato da: anche informalmente dal Presidente; da almeno un terzo dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; approvare l’ammissione dei Soci ordinari, salvo il diritto di ricorso all’Assemblea previsto negli articoli precedenti; eseguire le decisioni dell’Assemblea; organizzare le attività dell’ Associazione; attuare le sanzioni disciplinari previste dal presente statuto; fissare la quota ordinaria di ammissione; stabilire eventuali quote suppletive. In base agli argomenti da trattare o per momenti di particolare rilevanza associativa, possono essere cooptati nel Consiglio Direttivo, di volta in volta, i rappresentanti di realtà sociali omogenee, i responsabili di aree tematiche ed altre personalità e rappresentanti indicati dal Presidente dell’Associazione o dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Detti membri cooptati possono esprimere pareri non vincolanti e non hanno diritto di voto. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da comunicare a mezzo mail. Le decisioni del Consiglio di Direzione sono prese qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto e’ palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Segretario dell’Associazione redige il verbale della seduta, in caso di sua assenza alla riunione il Presidente nomina un segretario in sua sostituzione. In mancanza del Presidente, assume il compito di coordinare i lavori del Consiglio il consigliere più anziano presente. Il Consiglio di Direzione, può gestire i fondi senza indire assemblea per spese inferiori alle 300,00 Euro se incluse nelle spese ordinarie.
Nel caso in cui un membro del consiglio presenti le proprie dimissioni, il Consiglio di Direzione, valutate le motivazioni, accoglierà la richiesta.
Spetta al Presidente, consultati gli altri membri del Consiglio di Direzione, la facoltà di proporre un nuovo componente, in attesa della ratifica o di una nuova elezione da parte dell’Assemblea stessa. In ogni caso il Consiglio non potrà mai scendere al di sotto di tre componenti.
Art. 25. – Presidente – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio di Direzione, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione. E’ facoltà del Presidente con firma autonoma e pertanto, disgiunta: accendere conti correnti bancari e/o postali; delegare ad altro socio fondatore parte delle proprie competenze; accogliere le istanze d’iscrizione dei soci simpatizzanti; rappresentare l’associazione in tutte le sedi; attuare il programma politico-culturale e coordinare le iniziative nelle sedi politiche, culturali ed istituzionali ed in tutti gli ambiti di applicazione previsti dallo scopo sociale dell’Associazione; convocare e presiedere il Consiglio di Direzione, dirigere l’attività sociale, culturale, politica ed organizzativa; interloquire con i rappresentanti di movimenti e gruppi associati e rappresentanti di categoria; attribuire compiti e funzioni ed assegnare incarichi, salvo ratifiche del Consiglio di Direzione o dell’Assemblea ove previsto; proporre all’Assemblea il Tesoriere dell’Associazione di concerto con il Consiglio di Direzione; proporre all’Assemblea il Segretario dell’Associazione di concerto con il Consiglio di Direzione;proporre all’Assemblea il Responsabile del Comitato Scientifico di concerto con il Consiglio di Direzione; proporre all’Assemblea il Responsabile Comunicazione ed Immagine di concerto con il Consiglio di Direzione; adottare ed esercitare anche autonomamente, in via d’urgenza, provvedimenti di ammissione, di espulsione o disciplinari, in generale porre veti allo svolgimento di iniziative o all’esercizio di attività che contrastino con il presente statuto, con l’immagine e gli indirizzi associativi, con le decisioni adottate dai suoi Organi. Il Presidente dell’associazione presiede e coordina il Consiglio di Direzione, che lo affianca e lo coadiuva nella promozione e realizzazione delle iniziative ed attività sociali. A ciascuno dei suoi membri possono essere conferite deleghe dal Presidente previa consultazione del Consiglio stesso. Spetta ordinariamente al Consigliere più anziano rappresentare l’Associazione anche all’esterno in caso di mancanza o impedimento del Presidente. Il Presidente dell’associazione viene eletto dall’assemblea dei soci tra i soci fondatori e ordinari, dura in carica tre anni ed e’ rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati. Il Presidente, in fase costitutiva viene eletto dai Soci fondatori dell’Associazione, rimane in carica tre anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea, e può mantenere l’incarico consecutivamente per un secondo mandato. Salvo quanto già disposto dal presente Statuto con riferimento ai poteri del Presidente, in generale tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al Presidente dell’Associazione salvo i limiti stabiliti per legge.
Art. 26. – Vice Presidente – Il Vice Presidente viene eletto dall’Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi e resta in carica per tre anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea, è rieleggibile, e può mantenere l’incarico consecutivamente per un secondo mandato. La nomina avviene a maggioranza dell’assemblea ordinaria e in fase costitutiva viene eletto dai Soci fondatori dell’Associazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.
Art. 27. – Il Comitato Scientifico – E’ formato da soci e da persone esperte anche estranee all’associazione. Il Comitato dura in carica tre anni, si riunisce almeno una volta l’anno. Il Comitato Scientifico nomina un suo Responsabile, che è rieleggibile consecutivamente, al massimo per due mandati. La nomina avviene a maggioranza dell’assemblea ordinaria e in fase costitutiva viene eletto dai Soci fondatori dell’Associazione. Il Comitato Scientifico decide le linee programmatiche, sovrintende le attività svolte dall’associazione, valuta i lavori prodotti o presentati dagli associati, esprime un parere sull’indirizzo culturale, editoriale, didattico, delle attività svolte in genere dall’associazione.
Art. 28. – Il Responsabile Comunicazione Ed Immagine – Il Responsabile Comunicazione ed Immagine dura in carica tre anni, è rieleggibile consecutivamente al massimo per due mandati. La nomina avviene a maggioranza dell’assemblea ordinaria e in fase costitutiva viene eletto dai Soci fondatori dell’Associazione. Il Responsabile ha il compito di organizzare e gestire la comunicazione dell’associazione.
Art. 29. – Tesoriere – Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate ed a pagare le spese annotando il tutto nell’apposito Libro di Cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio dell’Associazione. Redige l’inventario e i bilanci consuntivo e preventivo alla fine di ogni esercizio. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio di Direzione.
Il Tesoriere su delega scritta del Presidente, può accendere e gestire autonomamente conti correnti bancari e/o postali.Il Tesoriere può assumere obblighi di spesa con l’avallo del Presidente e la ratifica, anche successiva, del Consiglio di Direzione. Predispone, unitamente al Segretario Esecutivo, annualmente il rendiconto consuntivo e delinea le linee guida di quello preventivo. Detti rendiconti vengono condivisi in sede di Consiglio di Direzione ed approvati, periodicamente, dall’Assemblea dei Soci. Il Tesoriere dell’associazione viene eletto dall’assemblea dei soci tra i soci fondatori e ordinari, dura in carica tre anni ed e’ rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati. Il Tesoriere, in fase costitutiva viene eletto dai Soci fondatori dell’Associazione, rimane in carica tre anni e può mantenere l’incarico consecutivamente per un secondo mandato. Se il Tesoriere rinuncia o si dimette dall’incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione a cura del Presidente, consultato il Consiglio di Direzione e successiva ratifica alla prima Assemblea dei Soci.
Art. 30. – Segretario – Il Segretario ha la funzione di moderare il dibattito nelle assemblee e di redigere i verbali delle stesse, che trascriverà nei relativi registri. Inoltre compete al Segretario la stesura di tutti i documenti relativi all’Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne.
Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio di Direzione; dà esecuzione alle deliberazioni dall’Assemblea e del Consiglio di Direzione, e si incarica della tenuta e dell’aggiornamento del Libro dei Soci. I suoi compiti saranno anche quelli di: provvedere ad inviare tutte le comunicazioni e verbali a mezzo mail; svolgere tutte le mansioni di segreteria che gli saranno affidate dal Consiglio di Direzione; preparare le riunioni; tenere i verbali; dare tempestiva comunicazione agli associati di tutte le informazioni necessarie.Il Segretario dell’associazione viene eletto dall’assemblea dei soci tra i soci fondatori e ordinari, dura in carica tre anni ed e’ rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati. Il Segretario, in fase costitutiva viene eletto dai Soci fondatori dell’Associazione, rimane in carica tre anni e può mantenere l’incarico consecutivamente per un secondo mandato. Se il Segretario rinuncia o si dimette dall’incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione a cura del Presidente, consultato il Consiglio di Direzione e successiva ratifica alla prima Assemblea dei Soci.
Art. 31. – Segretario Esecutivo – Il Segretario Esecutivo svolge funzioni tecniche, provvede alla gestione della pagina web/social ed è responsabile della conduzione economica dell’associazione, predisponendo per l’approvazione, unitamente al Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo.In caso di assenza del Segretario, svolge le sue medesime mansioni. Il Segretario Esecutivo dell’associazione viene eletto dall’assemblea dei soci tra i soci fondatori e ordinari, dura in carica tre anni ed e’ rieleggibile, consecutivamente, al massimo per due mandati. Il Segretario Esecutivo, in fase costitutiva, viene eletto dai Soci fondatori dell’Associazione, rimane in carica tre anni e può mantenere l’incarico consecutivamente per un secondo mandato. Se il Segretario Esecutivo rinuncia o si dimette dall’incarico, si provvederà alla sua tempestiva sostituzione a cura del Presidente, consultato il Consiglio di Direzione e successiva ratifica alla prima Assemblea dei Soci.
TITOLO IV
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 32. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni mobili, ovvero gli impianti e le attrezzature acquistati dall’Associazione per lo svolgimento della propria attività; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; contributi dei Soci; contributi da privati simpatizzanti, donazioni e lasciti; entrate derivanti da attività commerciali e produttive; intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi; contributi aggiuntivi dei soci; contributi da Comuni, Province, Regioni ed in generale da Enti Pubblici; contributi da eventuali circoli territoriali. I contributi dei Soci sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Assemblea dei Soci e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’ Assemblea dei Soci, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro e le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’ Assemblea dei Soci, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione. Le eventuali eccedenze di bilancio potranno essere destinate all’acquisto e alla gestione di beni e servizi, utili al raggiungimento dei fini della associazione, mediante reiscrizione dell’avanzo nel bilancio dell’esercizio successivo.Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate e autorizzate, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.
Art. 33. – Il solo patrimonio sociale risponde degli impegni dell’Associazione. E’, pertanto, esclusa qualsiasi responsabilità personale dei singoli soci. Per la destinazione e gestione delle entrate, di fondi, di riserve o di capitale, occorre il 50%+ 1 dei voti favorevoli dell’Assemblea dei Soci.
TITOLO V
GESTIONE ECONOMICA
Art. 34. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio avrà inizio il 29/05/2019 e si chiuderà il 31 dicembre 2019. Il Segretario Esecutivo, unitamente al Tesoriere, deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede legale dell’Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 35. – La gestione economica dell’Associazione può prevedere forme di finanziamento e/o accesso a contributi per la realizzazione dei progetti.
Art. 36. – La gestione economica viene tenuta su apposito registro che costituirà base per il bilancio annuale.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 37. – Lo scioglimento é deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, regolarmente costituita, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 2/3 dei soci presenti esprimenti voto personale.
Anche in seconda convocazione, tuttavia, devono essere presenti un numero di soci pari ad almeno 50% più uno degli aventi diritto. La richiesta dell’Assemblea generale straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere sottoscritta da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto.
Art. 38. – In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio sarà devoluto ad un ente ovvero ad una istituzione designata dall’assemblea dei soci.
Art. 39. – Per lo scioglimento dell’Associazione, la preventiva determinazione e regolamentazione del patrimonio sarà affidata al controllo di un commercialista.
TITOLO VII
REGOLAMENTO ED ALTRE NORME APPLICABILI
Art. 40. – Il Consiglio Direttivo potrà elaborare un Regolamento interno, ove ritenuto necessario, per regolare il funzionamento dell’Associazione nonché altri aspetti organizzativi non contemplati nel presente statuto.
L’Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.
TITOLO VIII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 41. – Qualsiasi controversia possa insorgere tra gli associati o tra un associato e l’Associazione stessa, derivanti dal presente atto o, comunque collegate, ivi comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione sarà sottoposta al giudizio inappellabile di un arbitro unico designato dalle parti di comune accordo fra di loro. In difetto di accordo, la nomina verrà demandata al Presidente pro-tempore dell’Associazione. L’Arbitro giudicherà ex lege senza formalità di procedura.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 42. – Per quanto qui non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute, si applicano le disposizioni previste dal codice civile e delle leggi vigenti in materia. La presente Associazione è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge n.157/1999, art. 6-bis, ove applicabili.
Crotone, 29 Maggio 2019
LETTO, CONFERMATO E CONCORDEMENTE SOTTOSCRITTO
Marilena Sacchetta Claudia Liotti Stefania Ragusa
Salvatore Perri Rita Piperissa Antonio Paluccio
Giovanni Pitingolo